Art. 23 del d.lgs 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.